Come fruire del credito d’imposta per il turismo digitale previsto dall’ART Bonus: investimenti tecnologici di esercizi ricettivi, spese ammissibili, regole, decreto ministeriale.

Ecco il decreto attuativo sul credito d’imposta per il turismo digitale previsto dall’Art Bonus, destinato all’evoluzione tecnologica di alberghi e altre strutture ricettive: il decreto del Ministero del Turismo del 12 febbraio 2015, in attuazione dell’articolo 9 del Dl 84/2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo. Contiene le disposizioni per applicare il tax credit del 30%, per gli anni dal 2014 al 2016, alle strutture ricettive che investono nel turismo digitale, fino a un massimo di 12mila 500 euro nel triennio.

Beneficiari e spese agevolabili

Possono accedere all’agevolazione relativa al turismo digitale alberghi, affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti vacanze, residence, case per ferie, bed & breakfast, rifugi montani, le altre strutture extra alberghiere individuate dalle specifiche normative regionali, i consorzi, reti d’impresa, ATI (associazione temporanea di imprese), le agenzie di viaggi e i tour operator. L’attività deve essere di natura non occasionale, e per le aggregazioni il credito d’imposta spetta a ogni singola struttura ricettiva. Sono agevolate le seguenti spese:

  • impianti wi-fi: le spese di acquisto e installazione di modem/router e dell’hardware di ricezione (antenne, parabole, ripetitori). Il servizio deve essere gratuito per il cliente, con una velocità di connessione di almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali in grado di garantire standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto di software e hardware (server, hard disk);
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e servizi, acquisto di software;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini delle attività sopra indicate: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Tutte queste voci di spesa sono agevolate al 100%, per un importo massimo paria 44mila666 euro, a cui si applica il credito d’imposta del 30% per un totale massimo pari a 12mila 500 euro nel triennio. Va diviso in tre quote annuali di pari importo. Non sono agevolabili i costi relativi all’intermediazione commerciale. Il beneficio relativo al turismo digitale non è cumulabile con altri incentivi fiscali. Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Modalità di accesso al tax credit

Le imprese devono presentare la domanda al Ministero del Turismo, in modalità telematica, dal primo gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a  quello di effettuazione delle spese. Per le spese del 2014, la domanda si presenta entro 60 giorni dalla definizione delle modalità tecniche (comunicate dal Ministero). La domanda contiene: costo complessivo degli interventi e ammontare totale delle spese eleggibili, attestazione di effettività delle spese sostenute, credito d’imposta spettante. Va corredata da atto sostitutivo di atto di notorietà relativo ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei due precedenti, completo di documentazione amministrativa e tecnica (dichiarazione  dell’imprenditore sugli interventi effettuati, attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese, dichiarazione aiuti de minimis). Il Ministero effettua le verifica e risponde entro 60 giorni.

Norme fiscali

Il credito d’imposta per il turismo digitale va indicato in dichiarazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso modello F24, presentato anch’esso in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione, dell’IRAP, degli interessi passivi relativi all’esercizio d’impresa, sulle altre componenti di reddito d’impresa elencate nell’articolo 109 del TUIR (testo unico imposte sui redditi, DPR 917/1986).

Revoca degli incentivi e sanzioni

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, se la documentazione presenta elementi non veritieri o è incompleta, se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, in caso di accertamento  della falsità delle dichiarazioni rese.
Se il Ministero del Turismo accerta l’indebita fruizione, anche parziale, dei benefici comporta la restituzione dell’importo eventualmente fruito, maggiorata da interessi e sanzioni. (Fonte: Decreto del Ministero del Turismo del 12 febbraio 2015)

(Fonte: PMI.it)

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